Nel quadro della normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la formazione rappresenta uno degli strumenti fondamentali per prevenire infortuni e garantire ambienti di lavoro sicuri. Il D.Lgs. 81/2008, noto come “Testo Unico sulla Sicurezza”, stabilisce l’obbligo formativo per tutti i lavoratori. Tuttavia, esistono alcuni casi di “esenzione” dallo svolgimento della formazione prevista.
E in questo articolo, intendiamo proprio chiarire quando si può considerare assolto l’obbligo formativo e quali categorie di lavoratori potrebbero beneficiare di questa presunta esenzione.
Il principio generale dell’obbligo formativo
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata e specifica in materia di salute e sicurezza, con riferimento:
- Al settore produttivo di appartenenza;
- Ai rischi riferiti alle mansioni svolte;
- Alle misure di prevenzione e protezione da adottare.
Questo obbligo riguarda tutti i lavoratori, indipendentemente dalla durata del contratto, dalla mansione o dal tipo di rapporto (subordinato, parasubordinato, tirocinante, stagista ecc.).
Quando si può parlare di esenzione?
Più che di una vera e propria “esenzione”, il legislatore prevede dei casi di equipollenza o riconoscimento della formazione pregressa, a condizione che siano rispettati determinati criteri. In particolare, il lavoratore può essere esonerato dal ripetere la formazione se:
- Ha già svolto corsi conformi ai contenuti e alla durata previsti dall’Accordo Stato-Regioni (in vigore dal 2012, aggiornato nel 2025);
- Può dimostrarlo con certificazione valida o documentazione attestante la formazione ricevuta;
- Ha mantenuto continuità lavorativa nel medesimo settore di rischio.
Categorie e casi più frequenti
Sulla base di quanto espresso nei paragrafi precedenti, quindi, i casi più frequenti di esenzione (o riconoscimento) della formazione riguardano prevalentemente:
- Lavoratori già formati da un precedente datore di lavoro, purché la formazione sia documentata, ancora valida e riferita allo stesso rischio (basso, medio, alto);
- Dipendenti pubblici o privati che cambiano sede ma non mansione;
- Lavoratori stagionali o intermittenti, se hanno già ricevuto formazione adeguata in attività precedenti recenti;
- Apprendisti o tirocinanti che hanno già completato moduli formativi previsti dal protocollo di apprendistato;
- Lavoratori autonomi e collaboratori occasionali, se non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08 (non assimilabili a “lavoratori” in senso stretto).
Quando la formazione va comunque ripetuta
Anche in presenza di formazione pregressa, l’obbligo formativo deve essere invece assolto ex novo qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
- Il lavoratore cambia mansione, passando a un’attività con profili di rischio diversi;
- Sono passati più di cinque anni senza aggiornamento formativo (per preposti, dirigenti, RSPP, ecc.);
- Il lavoratore è stato assente per lungo tempo, perdendo contatto con le procedure di sicurezza interne;
- Sono subentrati nuovi rischi o è stato adottato un nuovo DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
- La formazione ricevuta non era conforme agli standard previsti dalla normativa vigente.
Come verificare l’esenzione
Per non incorrere in sanzioni, è quindi sempre e comunque necessario che il datore di lavoro compia i seguenti passaggi:
- Verificare la validità della formazione attraverso attestati, registri o autodichiarazioni firmate da enti abilitati;
- Consultare il proprio RSPP o un ente di formazione accreditato per valutare caso per caso;
- Mantenere una tracciabilità documentale di tutte le formazioni riconosciute o non ripetute.
Conclusioni
In ambito sicurezza sul lavoro, la formazione è un diritto e un dovere. E anche se esistono casi in cui è possibile riconoscere percorsi già svolti, è fondamentale agire con prudenza e rigore. In questo senso, un’analisi preventiva della situazione del lavoratore consente di evitare errori, omissioni e potenziali sanzioni.
In qualità di ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio, noi siamo a vostra disposizione per affiancarvi nella corretta applicazione degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08.