NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025

Come cambia la formazione?
Aspetti salienti e novità

ACCORDO UNICO E OMOGENIZZAZIONE

  • Il 17 aprile 2025 è stato approvato un nuovo Accordo unico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.
  • Accorpa e sostituisce i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016 (lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP, coordinatori, attrezzature).
  • L’Accordo Stato-Regioni prevede un periodo transitorio di 1 anno, a partire dal 24 maggio 2025.
  • Introduce una cornice normativa unica e aggiornata, che sarà il riferimento per tutte le figure aziendali, con maggiore chiarezza sugli obblighi formativi.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI - LE NOVITÀ

DURATA INVARIATA

  • Formazione generale = 4h (credito permanente).
  • Formazione specifica = 4/8/12h in base al rischio.
  • Aggiornamento ogni 5 anni (minimo 6h).

MODALITÀ DI EROGAZIONE

  • Aula / presenza.
  • Videoconferenza sincrona (equiparata alla presenza).
  • E-learning ammesso solo per la parte generale e, per la specifica, solo nei
    settori a rischio basso.

COSA CAMBIA

  • Eliminato il termine dei 60 giorni dall’assunzione → la formazione deve essere completata prima dell’inizio delle mansioni.
  • Maggiore chiarezza e limiti sull’uso dell’e-learning (non più consentito per rischio medio/alto).

FORMAZIONE DEI PREPOSTI - LE NOVITÀ

DURATA AGGIORNATA

  • passa da 8 a 12 ore → +4 ore rispetto al passato.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

  • Solo in presenza o videoconferenza sincrona
  • L’e-learning non era già consentito nei precedenti accordi, ma ora il divieto è ribadito in modo esplicito.

AGGIORNAMENTO

  • biennale (ogni 2 anni), minimo 6 ore → prima era quinquennale.

REQUISITO DI ACCESSO

  • deve essere svolta prima la formazione generale e specifica dei lavoratori → non è una novità assoluta, ma il 2025 l’ha reso esplicito e vincolante.

FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - LE NOVITÀ

CORSO OBBLIGATORIO

  • Corso obbligatorio introdotto per tutti i datori di lavoro (prima non previsto, obbligo solo per chi svolgeva il ruolo di RSPP).
  • Durata: minimo 16 ore.
  • Modulo aggiuntivo cantieri: +6 ore per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili.
  • Questa formazione deve concluderla entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.
  • Aggiornamento: ogni 5 anni, almeno 6 ore.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

  • E-learning ammesso solo per i moduli teorici (giuridico-normativi, organizzativi).
  • In presenza o videoconferenza sincrona obbligatorie per le parti pratiche/applicative.

COSA CAMBIA

  • Prima: nessun percorso formativo per il datore di lavoro “semplice”.
  • Oggi: formazione obbligatoria per tutti, con aggiornamento periodico e modalità ben definite.
  • Rafforzato il principio che anche il datore di lavoro deve possedere competenze di base in materia di salute e sicurezza.

ALTRE NOVITÀ DELL’ACCORDO

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Regole uniformi: max 30 partecipanti, registro presenze, verbale finale, attestato standardizzato.

SOGGETTI FORMATORI

Chiarezza su chi può erogare i corsi: solo soggetti istituzionali, accreditati o riconosciuti.

VIDEOCONFERENZA SINCRONA

Vale come presenza, ma ogni discente deve essere collegato con PC/tablet personale (no smartphone, no postazioni condivise).

VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO

Diventa obbligatoria per tutti i corsi: qualità didattica, organizzativa e utilità percepita

VERIFICA DELL’EFFICACIA FORMATIVA

Obbligatoria per tutti i corsi: misura l’impatto reale della formazione (questionari, check-list, analisi infortuni) a distanza di tempo.

VERBALI DELLE VERIFICHE FINALI

Vale come presenza, ma ogni discente deve essere collegato con PC/tablet personale (no smartphone, no postazioni condivise).