Come cambia la formazione?
Aspetti salienti e novità
ACCORDO UNICO E OMOGENIZZAZIONE
- Il 17 aprile 2025 è stato approvato un nuovo Accordo unico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.
- Accorpa e sostituisce i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016 (lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP, coordinatori, attrezzature).
- L’Accordo Stato-Regioni prevede un periodo transitorio di 1 anno, a partire dal 24 maggio 2025.
- Introduce una cornice normativa unica e aggiornata, che sarà il riferimento per tutte le figure aziendali, con maggiore chiarezza sugli obblighi formativi.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - LE NOVITÀ
DURATA INVARIATA
- Formazione generale = 4h (credito permanente).
- Formazione specifica = 4/8/12h in base al rischio.
- Aggiornamento ogni 5 anni (minimo 6h).
MODALITÀ DI EROGAZIONE
- Aula / presenza.
- Videoconferenza sincrona (equiparata alla presenza).
- E-learning ammesso solo per la parte generale e, per la specifica, solo nei
settori a rischio basso.
COSA CAMBIA
- Eliminato il termine dei 60 giorni dall’assunzione → la formazione deve essere completata prima dell’inizio delle mansioni.
- Maggiore chiarezza e limiti sull’uso dell’e-learning (non più consentito per rischio medio/alto).
FORMAZIONE DEI PREPOSTI - LE NOVITÀ
DURATA AGGIORNATA
- passa da 8 a 12 ore → +4 ore rispetto al passato.
MODALITÀ DI EROGAZIONE
- Solo in presenza o videoconferenza sincrona
- L’e-learning non era già consentito nei precedenti accordi, ma ora il divieto è ribadito in modo esplicito.
AGGIORNAMENTO
- biennale (ogni 2 anni), minimo 6 ore → prima era quinquennale.
REQUISITO DI ACCESSO
- deve essere svolta prima la formazione generale e specifica dei lavoratori → non è una novità assoluta, ma il 2025 l’ha reso esplicito e vincolante.
FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - LE NOVITÀ
CORSO OBBLIGATORIO
- Corso obbligatorio introdotto per tutti i datori di lavoro (prima non previsto, obbligo solo per chi svolgeva il ruolo di RSPP).
- Durata: minimo 16 ore.
- Modulo aggiuntivo cantieri: +6 ore per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili.
- Questa formazione deve concluderla entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.
- Aggiornamento: ogni 5 anni, almeno 6 ore.
MODALITÀ DI EROGAZIONE
- E-learning ammesso solo per i moduli teorici (giuridico-normativi, organizzativi).
- In presenza o videoconferenza sincrona obbligatorie per le parti pratiche/applicative.
COSA CAMBIA
- Prima: nessun percorso formativo per il datore di lavoro “semplice”.
- Oggi: formazione obbligatoria per tutti, con aggiornamento periodico e modalità ben definite.
- Rafforzato il principio che anche il datore di lavoro deve possedere competenze di base in materia di salute e sicurezza.
ALTRE NOVITÀ DELL’ACCORDO
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
Regole uniformi: max 30 partecipanti, registro presenze, verbale finale, attestato standardizzato.
SOGGETTI FORMATORI
Chiarezza su chi può erogare i corsi: solo soggetti istituzionali, accreditati o riconosciuti.
VIDEOCONFERENZA SINCRONA
Vale come presenza, ma ogni discente deve essere collegato con PC/tablet personale (no smartphone, no postazioni condivise).
VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO
Diventa obbligatoria per tutti i corsi: qualità didattica, organizzativa e utilità percepita
VERIFICA DELL’EFFICACIA FORMATIVA
Obbligatoria per tutti i corsi: misura l’impatto reale della formazione (questionari, check-list, analisi infortuni) a distanza di tempo.
VERBALI DELLE VERIFICHE FINALI
Vale come presenza, ma ogni discente deve essere collegato con PC/tablet personale (no smartphone, no postazioni condivise).