COS'é la formazione 4.0?
La Formazione 4.0 è un credito d’imposta a fronte dell’attività di formazione di tipo tecnologico e informatico.
L’azione di credito d’imposta vuole incentivare le società ad investire nella preparazione e nella formazione del proprio personale nelle discipline digitali e tecnologiche, volte a tutte le società e le imprese residenti in Italia, a prescindere dalla categoria giuridica, dall’ambito economico di pertinenza, dalla grandezza e dalle caratteristiche reddituali e contabili. Il piano di credito d’imposta è calcolato sul costo aziendale del personale coinvolto nella formazione e potrà essere utilizzato in compensazione, tramite F24, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese.
A CHI è RIVOLTa la formazione 4.0?
Il credito d’imposta Formazione 4.0 è una misura agevolativa nazionale rivolta a tutte le imprese con lo scopo di stimolare e incentivare gli investimenti nella formazione del personale sulle materie inerenti alle tecnologie rilevanti, per favorire la trasformazione digitale. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese residenti in Italia indipendentemente:
• dalla forma giuridica;
• dalla dimensione aziendale;
• dal settore economico;
• dal regime contabile;
• dalle modalità di determinazione del reddito.
Tra i soggetti beneficiari rientrano anche gli enti non commerciali a condizione che svolgano attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa. Sono compresi anche i consorzi e le reti soggetto che, ai fini delle imposte sui redditi, figurano tra gli enti commerciali oppure tra quelli non commerciali. Sono escluse dall’applicabilità della misura le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. N. 231/2001.
TEMatiche della formazione 4.0
Big data e analisi dei dati;
Cloud e fog computing;
Cyber security;
Simulazione e sistemi cyber-fisici;
Prototipazione rapida;
Interfaccia uomo-macchina;
Robotica avanzata e collaborativa;
Internet delle cose e delle macchine;
Integrazione digitale dei processi aziendali;
Manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA).
Attività di formazione agevolabili
Sono agevolabili le attività di formazione:
1) svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie:
- previste dal Piano nazionale Impresa 4.0
- applicate in ambiti specifici (Vendita e marketing, Informatica, Tecniche e tecnologie di produzione – per il dettaglio Allegato A – Legge Bilancio 2018)
2) pattuite attraverso contratti collettivi, aziendali o territoriali, per gli anni 2018 e 2019, depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (entro la data finale della “formazione”).
3) nel 2020 è stato sostituito da una comunicazione da inviare al MEF.
NB: Sono espressamente escluse le attività di formazione svolte in ottemperanza alla normativa su salute e sicurezza, protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
SPESE, MISURE ED UTILIZZO
Spese ammissibili
È agevolabile il costo aziendale del personale dipendente impegnato nelle attività di Formazione 4.0 sia come «discente» che come «docente» o «tutor», limitatamente alle ore o alle giornate di formazione.
PERSONALE DIPENDENTE: personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, inclusi gli apprendisti.
COSTO AZIENDALE: retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, inclusi i ratei di Tfr, mensilità aggiuntive, ferie e permessi ecc. maturati durante le ore di formazione ed eventuali indennità di trasferta per i corsi fuori sede.
Misure di agevolazione
E’ concesso un credito d’imposta (delle spese ammissibili) pari al 50% per le micro e piccole imprese fino ad un massimo di € 300.000,00, al 40% per le medie imprese fino ad un massimo di € 250.000,00 ed al 30% per le grandi imprese fino ad un massimo di € 250.000,00.
Per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del bonus è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
Utilizzo del credito
E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione (D.Lgs. 241/97, art. 17) con mod. F24, presentato
attraverso i canali telematici dell’AdE, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono
sostenuti i costi.
L’effettiva fruizione del credito d’imposta è subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive e risulti in regola con le normative sulla sicurezza del lavoro e con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta.
Non concorre a formare la base imponibile Ires/Irpef e Irap nè rileva ai fini del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e di quello generale.
Il nostro supporto
Sviluppo e Struttura Formazione
Individuazione dei corsi, dei docenti e dei discenti che saranno formati secondo quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico – Mise.
Rendicontazione Credito D’imposta
Verranno rendicontate le spese relative al personale dipendente impegnato nella formazione ed individuato l’importo del credito d’imposta.
Certificazione Asseverazione
Grazie ad un nostro Revisore Legale dei Conti, iscritto all’Albo, forniremo l’asseverazione del credito d’imposta compensabile dall’azienda in F24.